Reti di impresa: come funzionano

Reti d'impresa: cosa sono e come funzionano

In questo articolo vi parlerò delle reti di impresa, uno strumento normativo introdotto nell’ordinamento italiano oltre dieci anni fa per favorire la collaborazione tra le imprese. Vedremo che cos’è una rete di impresa, quali vantaggi porta alle aziende aderenti, da quali elementi è costituita e quali sono le procedure da seguire per crearne una.

Cosa sono le reti di impresa?

Fare rete, networking, collaborazione: tre termini molto usati nel contesto economico e imprenditoriale. In Italia esiste uno strumento giuridico nato proprio per promuovere la cooperazione tra le aziende: si tratta delle reti di impresa, un istituto contrattuale del nostro ordinamento che regola i rapporti tra aziende che vogliono attuare un programma di iniziative comuni.

Sottoscrivendo un contratto di rete di impresa, chiamato più comunemente “contratto di rete“, due o più aziende si impegnano a collaborare, scambiandosi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale o tecnologica e portando avanti attività e programmi per raggiungere un obiettivo condiviso.

Ma quali sono i vantaggi della costituzione di una rete di impresa? In primo luogo, la possibilità di mettere in comune know-how e risorse per ampliare le proprie attività e diventare più competitivi sul mercato.

In secondo luogo, l’opportunità di poter gestire i rapporti di lavoro all’interno della rete in maniera flessibile. Uno degli istituti più utilizzati all’interno delle reti, infatti, è il distacco dei lavoratori: attraverso il distacco, un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione di un’altra azienda appartenente alla rete, uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Con il distacco, il lavoratore può operare presso la sede di un’altra impresa aderente (o anche in una sede diversa, collegata comunque alle attività della rete) mantenendo le tutele previste dal proprio contratto in termini assicurativi, contributivi e di remunerazione e rimanendo comunque dipendente della propria azienda.

Il distacco è molto utile anche quando la prestazione del lavoratore si svolge in una sede terza, ad esempio in un cantiere dove opera una delle imprese di rete diversa da quella di provenienza del lavoratore: anche in questo sono assicurate tutte le tutele contrattualmente previste, specie dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

L’impresa di provenienza del lavoratore può richiedere all’azienda di rete presso cui tale lavoratore presta temporaneamente la propria opera il pagamento della retribuzione spettante, compresi gli oneri fiscali e previdenziali e le eventuali spese aggiuntive sostenute dal dipendente durante il distacco: in questo caso, verrà emessa una nota di debito da un’azienda all’altra, senza IVA.

Un terzo vantaggio riguarda la possibilità per le reti di partecipare a bandi di finanziamento dedicati o che riservano una quota di risorse per dare sostegno a progetti presentati dalle reti. Tre anni fa, ad esempio, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo pubblicò un bando per finanziare iniziative di promozione territoriale presentati da reti di impresa costituite da un minimo di dieci imprese del settore turistico – ricettivo. Più di recente, la Regione Veneto ha fatto uscire un bando che sostiene con contributi a fondo perduto fino al 40% le iniziative di penetrazione commerciale all’estero promosse da reti di impresa costituite da aziende con sede sul territorio regionale.

I dati diffusi da Retimpresa mostrano l’interesse crescente degli imprenditori nei confronti delle reti. Le aziende che aderiscono ad un contratto di rete in Italia sono 36.326, per un totale di 6.211 contratti attivi (dati luglio 2020): nei primi sei mesi del 2020 hanno aderito ad un contratto di rete 1.415 imprese in più rispetto ai sei mesi precedenti, e nello stesso periodo sono stati sottoscritti 311 nuovi contratti.

Chi sono i soggetti previsti

Quali caratteristiche devono avere le aziende che decidono di creare una rete di impresa?

  • Le aziende devono essere almeno due.
  • Possono avere qualsiasi forma giuridica: società a responsabilità limitata, imprese individuali, cooperative ecc. Nel caso di reti composte da società con forme giuridiche differenti si parla di reti miste.
  • Possono costituire una rete le imprese di qualunque dimensione: a volte accade che, ad esempio, piccole aziende specializzate sottoscrivano un contratto di rete con aziende molto più grandi per sfruttarne la maggiore capacità di penetrazione sul mercato, in cambio della condivisione di uno specifico know-how.
  • Non devono obbligatoriamente appartenere allo stesso settore.
  • Devono avere una sede operativa sul territorio italiano ma non devono per forza operare nella stessa regione. Inoltre, anche le aziende straniere con una sede operativa nel nostro paese possono aderire ad una rete di impresa attraverso la loro filiale sul territorio italiano.

Solitamente la rete identifica tra le imprese partecipanti un’azienda che fa da “impresa di riferimento“: tale qualifica assume valore in sede di registrazione del contratto di rete, come vedremo nell’ultimo paragrafo. Qualche esempio di rete di impresa servirà a chiarire le diverse situazioni che possono presentarsi quando due o più aziende decidono di crearne una.

L’azienda Alfa è un’impresa consolidata nel settore dolciario, titolare di numerosi marchi noti e meno noti: nel tempo le sue attività commerciali si sono ampliate e ora Alfa esporta in tutto il mondo. L’azienda Beta è una piccola realtà locale dello stesso settore: vende un prodotto di qualità superiore ma non ha la stessa potenza di fuoco della prima azienda in ambito commerciale e non ha mai esportato. Alfa vuole entrare nel mercato russo, dove i potenziali clienti chiedono un prodotto d’eccellenza. Propone a Beta di inserire il suo caffè nel proprio catalogo estero: in tal modo Alfa potrà soddisfare le richieste di nuovi mercati target e Beta inizierà ad esportare, contando sull’esperienza e sulla rete commerciale consolidata della prima azienda. Le due imprese decidono di stipulare un contratto di rete, per mettere in comune le risorse, le competenze e i mezzi necessari a raggiungere l’obiettivo.

Altra situazione, altra rete d’impresa: Bianca, Rossa e Gialla sono aziende che operano nel settore dei macchinari industriali per la piegatura del metallo. Bianca è una grande azienda che ha in catalogo prodotti estremamente richiesti ma piuttosto standardizzati: la propria organizzazione produttiva, infatti, non le consente di lavorare su misura per soddisfare le richieste dei clienti che vorrebbero macchinari speciali. Rossa invece è un’azienda più piccola, che lavora per l’80% proprio costruendo macchinari su misura: spesso collabora con Gialla, che è specializzata nell’installazione delle macchine. Le tre aziende decidono di creare una rete di impresa: Bianca inserirà a catalogo i prodotti di Gialla, entrando così nel mercato dei macchinari “speciali”, Gialla vedrà aumentare le proprie commesse e Verde lavorerà come installatore e manutentore per entrambe le aziende, assicurando un efficace servizio al cliente.

Nel terzo caso, quattro aziende che hanno sede in una nota località di mare decidono di unirsi in rete di impresa per promuovere più efficacemente i propri servizi: la prima azienda è un hotel, la seconda una cooperativa che organizza gite in barca, la terza è un’agenzia turistica e la quarta una società di comunicazione. L’hotel e la cooperativa sviluppano insieme un pacchetto turistico che prevede il soggiorno in hotel e un’uscita in barca con cena a bordo a prezzo scontato. L’agenzia turistica propone il pacchetto ai propri clienti e si appoggia alla società di comunicazione per promuoverlo in maniera efficace sul web.

Reti d'impresa: chi può costituirle

Una suddivisione fondamentale va fatta tra rete d’impresa soggetto e rete d’impresa contratto. La rete di impresa soggetto crea un nuovo soggetto giuridico autonomo rispetto alle aziende partecipanti, con caratteristiche e obblighi precisi: deve redigere un bilancio, gestire un fondo patrimoniale comune, avere una propria partita IVA e tenere le scritture contabili proprie di un’azienda. Si tratta di una tipologia di rete che solitamente viene creata per gestire progetti che prevedono investimenti ingenti e in cui le imprese partecipanti mettono in comune risorse economiche significative: in caso di indebitamento, insolvenza o situazioni simili la rete soggetto risponde unicamente con le risorse del fondo comune, lasciando intatto il patrimonio delle imprese aderenti.

La rete di impresa contratto, invece, ha una forma più snella e nasce con l’obiettivo di organizzare i rapporti di collaborazione in modo efficiente tra le aziende che aderiscono: non dà vita ad un soggetto giuridico autonomo e le imprese partecipanti non hanno l’obbligo di gestire un fondo comune. La rete contratto continua ad essere la più diffusa, con 5.317 contratti di rete stipulati, pari all’86% del totale; le reti-soggetto, invece, sono 894, ossia il 14% del totale (Dati tratti dal Report sulle reti di impresa in Italia – 1° semestre 2020, a cura di RetImpresa).

Normativa sulle reti di impresa

La legge n. 33 del 9 aprile 2009 è l’atto normativo che istituisce le reti d’impresa: essa ne definisce lo scopo generale e gli elementi costitutivi, oltre ad indicare i contenuti obbligatori del contratto di rete. Alla prima legge ne sono seguite altre, per disciplinare nel dettaglio e far evolvere nel tempo un istituto che, fin dalla sua creazione, ha suscitato grande interesse tra le aziende italiane.

Gli elementi obbligatori di un contratto di rete sono definiti in modo preciso dalla normativa. Il contratto deve indicare:

  • Il nome, il codice fiscale e la sede legale delle imprese partecipanti.
  • Gli obiettivi del contratto di rete e le modalità con cui le aziende aderenti intendono misurare i progressi fatti per raggiungerli.
  • Il programma di rete, ossia la descrizione delle attività che le imprese intendono sviluppare insieme.
  • I diritti e gli obblighi assunti dai partecipanti: ad esempio, il diritto di utilizzare il marchio e il logo della rete, se esistono, oppure l’obbligo di trattare con riservatezza le informazioni riguardo a esclusive, brevetti e innovazioni tecnologiche di proprietà di un’azienda aderente con la quale si collabora all’interno di una rete.
  • Le modalità di adesione di nuove imprese alla rete, se nel contratto è previsto l’ingresso di altre aziende diverse dalle fondatrici (in questo caso si parla di “rete aperta“).
  • Le regole per l’assunzione delle decisioni all’interno della rete: ad esempio, la presenza di un un organismo che rappresenti tutte le aziende aderenti e che definisca una strategia condivisa tra le imprese, le procedure di voto interne a tale organismo, ecc.
  • La durata del contratto di rete, solitamente superiore rispetto ad altre forme contrattuali quali le associazioni temporanee di impresa o di scopo. Alcune reti possono avere una durata anche di 10 o 20 anni, ad esempio nel caso di reti di impresa costituite per sviluppare investimenti in infrastrutture che prevedono la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere.

Il contratto può anche indicare se è presente un organo comune di rete: si tratta di una specie di “consiglio di amministrazione”, a cui viene demandato il compito di definire la strategia della rete e, spesso, di rappresentarla nei confronti di terzi attraverso un referente incaricato. La presenza dell’organo comune di rete è obbligatoria per le reti soggetto e facoltativa per le reti contratto: anche in quest’ultimo caso, tuttavia, spesso si sceglie di istituirlo per dare maggiore efficacia organizzativa alle attività.

Allo stesso modo, per le reti soggetto è obbligatoria la creazione di un fondo comune di rete a cui le aziende aderenti conferiscono risorse destinate a sostenere le attività di rete. Nelle reti contratto il fondo comune può essere presente o meno: spesso tuttavia le aziende preferiscono gestire ciascuna per proprio conto le risorse dedicate alle attività comuni, dunque il fondo non viene istituito. Nelle reti soggetto, infine, è obbligatorio indicare anche il nome e la sede della rete.

La normativa reti d'impresa

Per la stesura del contratto le aziende di solito si fanno assistere da un professionista esperto. La fase di registrazione delle reti di impresa presso l’Agenzia delle Entrate e la Camera di Commercio, invece, può essere gestita con un po’ di attenzione anche dalle aziende stesse, quantomeno per le reti contratto. Le reti soggetto, invece, seguono un iter di registrazione più complesso: nel prossimo paragrafo vedremo entrambe le procedure di costituzione.

Costituzione delle reti di impresa

La procedura di costituzione di una rete di impresa inizia sempre con la stesura del contratto di rete, che deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa. Il contratto di rete può essere redatto:

  • Con atto pubblico: in questo caso la stesura richiede l’intervento del notaio.
  • Con scrittura privata autenticata: l’atto può essere redatto da un professionista incaricato (o anche dalle stesse aziende) e l’intervento del notaio è necessario solo per l’autenticazione delle firme dei legali rappresentanti che lo stipulano.
  • Attraverso il modello standard tipizzato di contratto di rete, sottoscritto da ciascuna azienda con firma digitale. In questo caso si ricorre al portale “Contratti di rete” gestito dal registro delle imprese a livello centralizzato. Nel portale è possibile inserire i contenuti del contratto in campi predefiniti, ricevendo anche una blanda assistenza in fase di compilazione. Una volta completato l’inserimento, il sistema genera un file che dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutte le aziende retiste.

Arrivati a questo punto, reti contratto e reti soggetto seguono una procedura di registrazione differente.

Rete contratto

Il contratto di rete, una volta sottoscritto, deve essere registrato presso uno degli sportelli territoriali dell’Agenzia delle Entrate. Solitamente è l’impresa di riferimento che si incarica della registrazione. Per procedere è necessario presentare allo sportello:

  • Due copie cartacee del contratto.
  • Un CD o DVD non modificabile contenente il contratto in formato PDF e, nel caso si sia scelto di redigere il contratto attraverso il modello standard tipizzato, il file generato dal sistema e sottoscritto digitalmente da tutte le aziende aderenti alla rete.
  • Il Modello 69 di richiesta di registrazione, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, compilato e sottoscritto dal rappresentante dell’impresa di riferimento incaricata della registrazione.
  • La prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di registro, con data non successiva alla data di stesura dell’atto.
  • Due marche da bollo da 16 euro per ogni 100 righe di contratto, con data non successiva alla data di stesura dell’atto (io consiglio di portarne sempre un paio in più per sicurezza).

Una volta registrato il contratto, l’Agenzia delle Entrate rilascia una ricevuta di registrazione. Gli estremi della ricevuta e il numero di repertorio del contratto saranno necessari per registrare il contratto di rete presso la Camera di Commercio di riferimento di ciascuna azienda aderente.

Per procedere a quest’ultimo adempimento, ogni azienda invia una Comunicazione Unica online alla propria Camera di Commercio, allegando la ricevuta di registrazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate firmata digitalmente dal rappresentante legale dell’impresa e pagando l’imposta di bollo e i diritti di segreteria richiesti. A questo punto, la Camera di Commercio procede alla registrazione ed invia una comunicazione via PEC all’azienda una volta completata la procedura.

Rete soggetto

Per le reti di impresa soggetto la procedura di registrazione è più complessa e viene gestita dal notaio. Anche in questo caso, infatti, è prevista la registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate, ma la procedura avviene per via telematica e può essere effettuata unicamente da un pubblico ufficiale incaricato dotato delle necessarie autorizzazioni. Nel caso della rete soggetto, all’Agenzia delle Entrate vanno richiesti anche il numero di Codice Fiscale e la Partita IVA della rete.

Anche la fase di registrazione della rete presso la Camera di Commercio viene portata avanti dal notaio: in questo caso, infatti, si utilizza la stessa procedura prevista per la registrazione dei consorzi o delle società di capitali. La pratica deve essere predisposta attraverso uno specifico software e inoltrata per via telematica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio dove la rete avrà sede.

Le reti di impresa in Italia crescono di anno in anno: come abbiamo visto, sono sempre più numerose le aziende che decidono di aggregarsi per dare vita ad una rete. Ad oltre dieci anni dall’entrata in vigore della legge che le istituisce, le reti di impresa si sono evolute nel tempo, rivelandosi uno strumento estremamente flessibile ed efficace per promuovere una collaborazione stabile tra le aziende.